
Consulta, 'almeno 4 ore d'aria per i detenuti al 41bis'
Secondo la Corte Costituzionale i detenuti in regime di 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’, devono poter beneficiare di almeno quattro ore d’aria al giorno (salvo per “giustificati motivi” se la direzione dell’istituto carcerario dispone diversamente oppure in regime di sorveglianza speciale, nei quali casi possono essere non meno di due al giorno).
La Consulta lo ha stabilito con la sentenza 30/2025, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater lettera f dell’ordinamento penitenziario “”limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10′”.
Atteso che nel regime differenziato le ore d’aria sono fruite dal detenuto all’interno del cosiddetto gruppo di socialità, opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria, la Corte ha ritenuto che il limite massimo di due ore al giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge numero 94 del 2009, non sia ragionevole né conforme alla finalità rieducativa della pena perché mentre “comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza“.