Giovedì 2 Maggio 2024

Family Act, cosa prevede. Assegno unico per i figli e congedi più lunghi

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge fortemente voluto dalla ministra Bonetti. Conte: sostegno alla genitorialità

Una famiglia

Una famiglia

Roma, 11 giugno 2020 - Via libera del Consiglio dei ministri al Family Act. La conferma arriva via Twitter dal leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Il Family Act presentato dalla ministra Elena Bonetti alla Leopolda - scrive Renzi - è stato appena approvato dal Consiglio dei Ministri. Molto bene. Soldi e diritti per figli e famiglie".

"Sono misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie e contrastare il problema della denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro. E' un nuovo e significativo provvedimento normativo", ha detto il premier, Giuseppe Conte.

Disco verde quindi al disegno di legge recante "Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia"), fortemente voluto dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia. Si tratta di un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli. Una su tutte, l'assegno per ogni figlio under 18 indipendentemente dalla fascia reddito di appartenenza della famiglia di origine ma variabile in base all'Isee presentato. Nel testo ci sono anche misure di riordino dei congedi parentali, per l'educazione dei ragazzi con detrazioni per le famiglie che ne sostengono le spese, agevolazioni per gli affitti per la prima casa per le coppie under 35, incentivi per il lavoro femminile.

Di seguito ecco cosa prevede il family act. 

La riforma

Si dispone che il Governo, nell'adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno si dovrà tener conto del numero dei figli. Altro principio cardine è il valore sociale riconosciuto alle attività educative e di apprendimento dei figli, ricomprendendovi qualunque tipo di attività abbia una funzione educativa anche se non formale. Con il termine "educazione non formale" si fa riferimento a tutta la gamma di possibilità di apprendimento informale e occasionale esistente (scambi, letture, uscite, visite ai musei, fruizione di spettacoli, laboratori, progetti collaterali che normalmente arricchiscono l'offerta formativa delle scuole) che hanno da sempre svolto un ruolo prezioso a fianco alle scuole per sostenere le famiglie in una società educativa multiculturale. Perché il valore sociale riconosciuto all'attività educativa sia tangibile è essenziale che nell'attuazione della riforma si prevedano misure e agevolazioni fiscali che vadano dalle deduzioni dall'imponibile alle detrazioni dall'imposta delle spese sostenute dalle famiglie ovvero il riconoscimento di una somma in denaro vincolata allo scopo. Promuovere la parità di genere nell'assistenza e nella cura dei figli all'interno del nucleo familiare è un altro principio fondamentale che deve rappresentare il parametro di riferimento di tutte le misure che qualificheranno questa riforma a partire dall'assegno universale ed a seguire tutte quelle misure rivolte a incentivare il lavoro femminile e a conciliarlo con la vita familiare. Infine, si prevede che in fase di attuazione siano introdotte misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano e facilitino l'accesso agli stessi.

Assegno universale

Contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell'esercizio della delega, il governo deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell'universalità, in virtù del quale l'assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall'indicatore ISEE. Nella determinazione dell'importo dell'assegno si tiene conto anche dell'età dei figli a carico. L'assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne' ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega. 

Misure di sostegno per i figli a carico

Contiene la delega al Governo all'adozione, previa intesa in Conferenza Unificata, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l'intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni. Si prevede, inoltre, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo dell'apprendimento, sia per le spese documentabili per l'acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all'iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. Ulteriore criterio di delega è che siano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

Congedi parentali

Contiene la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l'armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità. La riforma in oggetto recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La Direttiva ha l'obiettivo di riformare l'accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità. La delega prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio. Al comma 2, è contenuta la disciplina del congedo parentale e sono previste le seguenti misure: un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all'altro genitore. Al comma 3 è contenuta la disciplina del congedo di paternita' che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva del settore, siglata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificita' delle singole professioni.

Incentivi al lavoro femminile

Contiene la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Il governo dovrà adottare decreti legislativi. Dovrà essere prevista la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie. Sono, altresì, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, smart working, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio. Ulteriore criterio di delega prevede che sia riconosciuta priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai genitori di figli con età inferiore a 14anni, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. E', infine, prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni.

Educazione e formazione dei figli

Contiene la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli, affinché acquisiscano autonomia finanziaria. A tal fine, il governo dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei testi universitari. Saranno inoltre previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l'affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda. 

Adozione decreti legislativi

L'articolo 8 prevede le risorse a copertura dell'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega. In particolare, la copertura è a valere sulle risorse del Fondo "Assegno universale e servizi alla famiglia", di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di bilancio 2020), dalla modifica di misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente vigenti, nonche' da quelle rivenienti dall'abrogazione o dalla modifica delle seguenti misure: le detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1 bis) del Testo Unico delle imposte di redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal Testo unico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; l'assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori, di cui all'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'assegno di natalita' di cui all'articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ultimo potenziato e modificato dall'articolo 23 quater, commi 1 e 2, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020; il premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232e all'articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'art. 1, comma 343, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020; il fondo di sostegno alla natalita' previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, legge 11 dicembre 2016, n. 232.Al secondo comma si prevede che qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

 

 

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