Parole chiarificatrici e (forse) definitive sulla titolarità dell’oro della Banca d’Italia arrivano da Mario Draghi: il presidente della Bce ha detto che l’istituzione di Francoforte ha il «pieno diritto» di gestire le riserve auree dei Paesi che hanno adottato l’euro come moneta. Draghi risponde così, per iscritto, in risposta all’interrogazione di due parlamentari europei (Marco Valli e Marco Zanni) sul tema «proprietà legale delle riserve auree degli Stati membri e competenze della Bce». Prima ancora, in Italia aveva sollevato la questione il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (Lega).

DOCUMENTO La lettera di draghi

La mossa di Borghi, che aveva suscitato condensi da parte di altre personalità del centrodestra, era stata deplorata da una parte della politica e dei commentatori come un tentativo del governo di mettere le mani sulle riserve auree di Bankitalia (che sono fra le maggiori del mondo) per poterle spendere liberamente, magari anche solo per finanziare le spesa corrente; Borghi aveva invece sostenuto che si trattava di una questione di principio da chiarire. In effetti il dibattito non è stato inutile.

Draghi spiega che in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) «uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (Sebc) è “detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri”», che includono valute estere, oro e diritti speciali di prelievo. «L’articolo 30 - precisa Draghi - stabilisce che `”la Bce ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto”».

Più in dettaglio, Draghi dice che alla Bce compete «l’assunzione di decisioni concernenti la detenzione, il mantenimento, la cessione, la negoziazione e la gestione giornaliera nonché a lungo termine delle riserve ufficiali». Non solo: Francoforte ha il diritto di «approvare le operazioni» legate alle riserve rimaste nelle Banche centrali nazionali, «nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un determinato limite». Questo limite, peraltro, è «riservato», dal momento che è definito in un documento interno all’Eurosistema.

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