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Il Tar ligure: «Sull'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del ponte decida la Consulta»

I giudici amministrativi hanno rilevato profili di incostituzionalità

3 minuti di lettura
Uno dei monconi del Morandi in una foto prima della demolizione 

Genova - Il Tar della Liguria ha deciso di trasmettere alla Corte Costituzionale il quesito di Autostrade contro il decreto Genova che l'ha estromessa dalla demolizione e ricostruzione di ponte Morandi.

Nell'attesa ha sospeso il giudizio sul ricorso di Aspi sull'annullamento del decreto stesso. Lo hanno deciso i giudici del Tar regionale secondo quanto emerge dalle ordinanze depositate questa mattina.

I giudici amministrativi hanno rilevato profili di incostituzionalità. Aspi aveva rinunciato a bloccare i lavori.

Nel dettaglio sono state depositate oggi cinque ordinanze emesse dal Tar della Liguria nei giudizi proposti da Autostrade per l'Italia e da Pavimental per l'annullamento degli atti relativi all'intervento di ricostruzione del viadotto sul Polcevera crollato il 14 agosto 2018. Il Tar ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti ricorrenti sul "decreto Genova" (convertito dalla legge n. 130/2018) che hanno escluso Autostrade, quale concessionaria della tratta autostradale, dallo svolgimento delle attività di ricostruzione del Ponte. Il decreto aveva affidato al commissario straordinario la realizzazione dei lavori con spese a carico del concessionario.

Nelle ordinanze pubblicate che «pur non potendosi ritenere che la "legge-provvedimento" sia di per sé incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, essa deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà». Sull'applicazione di questi principi la Corte è stata chiamata a pronunciarsi.

La rimessione della questione alla Corte costituzionale non ha alcun effetto sospensivo sui lavori attualmente in corso per la ricostruzione del ponte.

«Il decreto basato su responsabilità di Aspi non provate»
Il decreto Genova, poi trasformato in legge, presenta profili di illegittimità costituzionale anche perché basato su «una meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità di Aspi nella causazione» del crollo del Morandi. Lo scrivono i giudici del Tar Liguria nelle motivazioni con cui hanno rinviato alla Corte costituzionale il ricorso di Aspi.

Dire che «Aspi è responsabile dell'evento - continuano i giudici - non potrebbe costituire ragione giustificativa del decreto legge perché si tratta di una valutazione che risulta essere stata adottata senza garanzie procedimentali, senza istruttoria adeguata a fare emergere anche solo elementi indiziari di responsabilità». «L'esclusione assoluta di Aspi dall'esecuzione di qualsiasi attività, essendo fondata sul solo "sospetto" di una possibile responsabilità della concessionaria, viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza».

«Diritto di Aspi all'adempimento di quanto previsto dalla concessione»
Secondo il Tar, si legge nella sentenza in cui ha deciso il rinvio alla Consulta dei ricorsi di Aspi sul "decreto Genova" che ha escluso la concessionaria dalla demolizione e ricostruzione, «emerge un diritto» in capo ad Autostrade al proprio «corretto adempimento» di quanto previsto dalla concessione, oltre all'obbligo «di "mantenimento della funzionalità" delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse» di tutta l'infrastruttura e non solo del viadotto sul Polcevera. «Pare al collegio che l'interesse di Aspi all'impugnativa sussista atteso che con norme giuridiche puntuali, specifiche e indirizzate ad incidere sulla propria sfera giuridica il legislatore risulta aver alterato il complesso di diritti ed obblighi attribuiti alla ricorrente» dalla convenzione unica.

«Nel Decreto Genova non ben motivata l'esclusione di Aspi»
Nel rinviare il ricorso di Aspi alla Corte Costituzionale il Tar della Liguria segnala tra l'altro che «il legislatore non pare avere adeguatamente assolto» all'«onere motivazionale con conseguente possibile violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione». Il legislatore, segnala il Tar, è intervenuto «nell'ambito del rapporto convenzionale», ovvero nella concessione di cui Aspi è ancora parte, «incidendo autoritativamente sull'obbligo/diritto di quest'ultima di porre in essere qualunque attività relativa alla demolizione e ricostruzione» del Morandi, ed escludendo Autostrade «dalla possibilità di partecipare alle gare per gli affidamenti delle opere e servizi», imponendo anche prestazioni patrimoniali. «Se, in via astratta, tale soluzione estrema non possa ritenersi inammissibile, proprio in considerazione della estesa e incisiva portata degli effetti, la stessa deve essere sostenuta da una giustificazione non irragionevole o illogica e puntualmente motivata».

«I criteri con cui sono stati stabiliti i costi a carico di Aspi sono indeterminati»
I criteri con cui sono stati stabiliti i costi a carico di Aspi sono «indeterminati e non pertinenti». Lo scrivono i giudici del Tar ligure nelle motivazioni con cui ha rinviato il ricorso di Aspi contro il decreto Genova alla Corte costituzionale. «Non è dato comprendere con precisione - si legge - sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate le indennità per metro quadro. Dall'altro, sono indeterminati e non pertinenti con lo specifico valore dell'immobile i parametri relativi alle spese per gli acquisiti degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa». In altro passaggio della sentenza si ricorda tra l'altro che ad Aspi è stato chiesto un pagamenti a fine 2018 pari a 449,86 milioni di euro con la precisazione che «con successive intese si potranno definire le forme di disamina e rendicontazione dei fondi richiesti», salvo conguaglio.

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