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Politica

Green pass, FAQ per gli statali. Salta limite 48 ore di anticipo per i controlli

Stefano Guidi via Getty Images
Stefano Guidi via Getty Images 

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, potranno chiedere in anticipo la verifica del green pass in base alle esigenze organizzative. Il testo definitivo del Dpcm con le linee guida sul controllo del certificato verde nei luoghi di lavoro prevede lo stop al limite di 48 ore di anticipo entro cui chiedere la verifica del pass. E arrivano anche le Faq del Dipartimento della Funzione pubblica per il rientro al lavoro dei dipendenti pubblici che da venerdì 15 ottobre dovranno esibire il pass.

Quali sono le figure obbligate al rispetto dell’obbligo di green pass per l’accesso alle amministrazioni pubbliche?

L’obbligo riguarda tutti i dipendenti pubblici ed è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attività lavorativa, di formazione o di volontariato. L’obbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.

Gli utenti dei servizi hanno l’obbligo di green pass?

No. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero chi si reca in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?

Sì, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Chi è escluso dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass?

L’obbligo non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, questa tipologia di personale – previa trasmissione al medico competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria - non potrà essere soggetta ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti devono essere esonerati dalle verifiche.

Come può essere svolto l’accertamento del possesso del green pass?

Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con un atto scritto e formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app VerificaC19 saranno rese disponibili specifiche funzionalità che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Le verifiche potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-DGC. Per le amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, un’interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

A quali conseguenze va incontro il dipendente pubblico privo del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro?

Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme in tema di green pass?

L’accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta in casi specifici.

Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre?

Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l’organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.

Sono previste deroghe all’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

No. La normativa non consente deroghe, ad eccezione delle categorie esenti.

Quali misure deve intraprendere l’amministrazione in relazione ai servizi forniti all’utenza?

Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di evitare che l’accesso agli uffici da parte di utenza non tenuta a possedere o a esibire il green pass possa comportare rischi di contagio.

 

Stefano Guidi via Getty Images
Stefano Guidi via Getty Images 

Per garantire un rientro in presenza ordinato dei lavoratori pubblici negli uffici è prevista la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita così come degli orari di apertura degli sportelli. Ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilità previste dal decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e del proprio territorio.

Chi è considerato esente dall’obbligo di possedere ed esibire il certificato verde può richiedere di lavorare in smart working? E chi non ha il green pass?

Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è inibito anche il lavoro agile. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del green pass), possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde Covid-19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto.

Le amministrazioni che hanno già approvato i Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei Piao (Piani integrati di attività e organizzazione)?

Sì, ma nel rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, fermo restando lo svolgimento di tutta la capacità operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dell’utenza.

Il rientro in presenza richiede nuovi protocolli di sicurezza? Quali sono le regole minime di prevenzione anti-contagio da rispettare?

Il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021 si applica nel rispetto delle misure minime vigenti di carattere sanitario, coerenti con le autorizzazioni alle riaperture previste nei provvedimenti del Comitato tecnico-scientifico.

Le amministrazioni sono tenute a fornire comunicazioni specifiche ai dipendenti in vista del 15 ottobre?

Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.

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