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Omicidio Olga Matei, la Cassazione: “No a sconto di pena per tempesta emotiva”

No della Cassazione allo sconto di pena accordato in appello – da 30 a 16 anni di reclusione – a Michele Castaldo, reo confesso dell’omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, uccisa a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale di Bologna, non ha condiviso la concessione delle attenuanti.
A cura di Angela Marino
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No della Cassazione allo sconto di pena accordato in appello – da 30 a 16 anni di reclusione – a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale di Bologna, non ha evidentemente condiviso la concessione delle attenuanti – anche per la ‘tempesta emotiva' di cui l'uomo era risultato essere in preda – riconosciute all'imputato dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, che, con una sentenza che ha fatto molto discutere, aveva praticamente dimezzato la pena per l'assassino.

I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Monica Boni, hanno infatti annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, "limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche". Su questo punto, quindi, dovrà celebrarsi a Bologna un processo d'appello-bis nei confronti di Castaldo, detenuto nel carcere di Ferrara. Le attenuanti che gli erano state concesse in secondo grado – e ritenute dai giudici d'appello equivalenti alle aggravanti di aver agito per futili motivi e in preda alla gelosia – riguardavano, oltre alla ‘tempesta emotiva' emersa durante una perizia psichiatrica svolta nel corso del processo, anche la sua confessione, il fatto che fosse incensurato, nonché l'intenzione di risarcire il danno. Opposte rispetto al verdetto di stasera – le cui motivazioni dovranno essere depositate entro 90 giorni – erano state stamattina le richieste del sostituto pg di Cassazione Ettore Pedicini, secondo il quale il ricorso della procura generale di Bologna doveva considerarsi "inammissibile" e "infondato": "Gli stati emotivi e passionali – aveva affermato nella sua requisitoria – possono essere valutati dal giudice per la concessione delle attenuanti generiche e questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito".

Il fatti avvennero a Riccione il 5 ottobre 2016. Olga e Michele si frequentavano da solo un mese quando l'uomo la strangolò a mani nude per motivi di gelosia. Subito dopo tentò il suicidio, come avrebbe fatto poi in carcere. La confessione immediata all'epoca e la scelta del rito abbreviato furono lette positivamente, così come la volontà di risarcire la figlia della vittima che, insieme allo stato emotivo alterato andarono a sommarsi come circostanze attenuanti. Dai 30 anni iniziali, la pena passò a 16, suscitando grandi polemiche e giustificando il ricorso in Cassazione. "La sentenza impugnata – scrive oggi la Procura Generale –  ha esplicitato le ragioni che giustificano la scelta, che ha valorizzato, pur prendendo atto della gravità del fatto, la situazione psicologica dell'imputato. Ed è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui gli stati emotivi e passionali possono essere valutati ai fini della misura della pena".

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