16 luglio 2020 - 15:51

Corte costituzionale, prima volta di una sentenza «firmata» da tre donne

La stessa Consulta posta un tweet nel quale annuncia la «storica firma». Si tratta delle motivazioni di una sentenza del 25 giorno sull’indennità compensativa di licenziamento viziato sotto il profilo formale o procedurale. Le tre firmatarie sono la relatrice, la redattrice e la cancelliera

di Mariolina Iossa

Corte costituzionale, prima volta di una sentenza «firmata» da tre donne
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Per la prima volta nella storia della Repubblica, una sentenza della Corte costituzionale è firmata da tre donne, Marta Cartabia come presidente, Silvana Sciarra come redattrice, Filomena Perrone nella funzione di cancelliere.

Il tweet

A darne notizia è stata la stessa Corte costituzionale che ha twittato la «storica sentenza allegando anche le foto. Così si legge nel tweet della Consulta: « La sentenza 150/2020, depositata oggi, è la prima nella storia della Corte firmata da tre donne: come presidente la prof.ssa Marta Cartabia, come redattrice la prof.ssa Silvana Sciarra e nel ruolo di cancelliere la Dott.ssa Filomena Perrone».

Indennità di licenziamento

La sentenza ha preso in esame il principio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio. Secondo la Corte costituzionale , in questa sentenza firmata da tre donne, quel criterio «non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore».

«Funzione compensativa»

La sentenza è dunque non solo a firma di tre donne ma anche molto importante per i licenziamenti viziati da forma o procedura e compensati con un’indennità commisurata solo in base all’anzianità. La Consulta ha dichiarato che, soprattutto nei casi di anzianità modesta, «si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela indennitaria»: la soglia minima di due mensilità non è sempre in grado di porre rimedio all’inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge.

Motivazione della sentenza dello scorso 25 giugno

Ed è con questa motivazione che i giudici togati con la sentenza n. 150 depositata oggi (relatore Silvana Sciarra), con cui la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma sul Jobs Act e sul carattere rigido e uniforme dell’indennità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015 (cosiddetto Jobs Act) là dove fissava l’ammontare dell’indennità in un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

No a rigidità nella determinazione dell’indennità

La rigida predeterminazione dell’indennità, sulla base della sola anzianità di servizio, viola anche gli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, che tutelano «la giusta procedura di licenziamento, diretta a salvaguardare pienamente la dignità della persona del lavoratore». Il giudice, nel rispetto delle soglie oggi fissate dal legislatore, determinerà l’indennità tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, «che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto». Potranno venire in rilievo, in tale valutazione, anche la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.

L’invito al legislatore

In finale di motivazione la Corte ha invitato il legislatore a «ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari».

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